COVID-19: nuove quarantene e nuove restrizioni
Il decreto 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 introducono novità in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra le varie disposizioni contenute nei due decreti, viene introdotta la necessità del possesso del super green pass per l’accesso ad ulteriori servizi e attività (ad esempio nei trasporti, ma anche nel settore del lavoro pubblico e privato).
Cinquantenni nel mirino
Già previsto per i lavoratori di alcuni settori, l’obbligo vaccinale scatta a partire dall’8 gennaio 2022, data di pubblicazione del decreto n. 1 del 7 gennaio 2022, nei confronti di tutti cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (ad esclusione dei soli soggetti esentati con certificazione medica).
Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto è tassativo e dispone che agli over 50 è da subito (8 gennaio) “vietato l’accesso … ai luoghi di lavoro in violazione del predetto comma 1.” Sebbene l’obbligo decorra, quindi, dall’entrata in vigore del decreto), i datori di lavoro sono obbligati alla verifica del cosiddetto “Green pass rafforzato” solo a partire dal 15 febbraio 2022.
I lavoratori over 50 hanno, quindi, tempo fino al 31 gennaio per fare la prima dose di vaccino in modo da poter accedere regolarmente al proprio posto di lavoro il 15 febbraio e passare indenni alla Verifica della app che il datore di lavoro dovrà essere regolata (solo per loro) sulla funzione “rafforzato”.
Le Sanzioni
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, gli appartenenti a questa categoria di lavoratori che alla data del 1° febbraio non si saranno attivati per adempiere all’obbligo sconteranno una sanzione amministrativa pari a 100,00 euro che verrà comminata in via autonoma tramite l’Agenzia delle Entrate. I lavoratori over 50 che il 15 febbraio non saranno in grado di esibire un Super Green Pass valido al proprio datore di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto ma con assenza di retribuzione diretta, indiretta e conseguente assenza di accredito contributivo per tutto il periodo di scopertura, fino alla presentazione della certificazione verde rafforzata (obbligo fino al 15 giugno 2022). Per questi lavoratori l’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto potrà subire una sanzione amministrativa tra 600,00 e 1.500,00 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione) nel caso in cui ciò venga accertato da un ufficiale di polizia giudiziaria o nel caso in cui il datore di lavoro lo segnali alla Prefettura. La sanzione, invece, per il datore di lavoro che ometta il controllo va da 400,00 a 1.000,00 euro.
Nuove restrizioni
Dal 10 gennaio 2022 stretta anti Covid-19 per bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine, mezzi di trasporto. Per accedervi, sia al chiuso che all’aperto, servirà il green pass “rafforzato”. Stop, dunque, a chi ha solo la certificazione legata al tampone. Sono esclusi soltanto i servizi essenziali (come alimentari e farmacie). Se l’accesso a determinate attività è consentito solamente ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata, il green pass ordinario (con tampone) servirà, fino al 31 marzo, per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
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dal 20 gennaio 2022: servizi alla persona (coiffeur, estetica)
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dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM in fase di pubblicazione): pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Spetta ai titolari, gestori o responsabili dei servizi e delle attività effettuare le dovute verifiche nel rispetto delle nuove prescrizioni. La sanzione per loro è sempre quella sul mancato controllo.
Quarantena e isolamento
La differenza tra la quarantena e l’isolamento è che la prima è una misura destinata ai contatti stretti di un positivo e ha lo scopo di monitorare eventuali sintomi e identificare subito nuovi casi, mentre il secondo è una misura destinata alle persone affette da Covid, che vengono separate da quelle sane per impedire la diffusione dell’infezione “durante il periodo di trasmissibilità”.
In base al nuovo decreto n. 229/21 l’eventuale contatto stretto (alto rischio) con un soggetto positivo al Covid-19 deve essere trattato come segue:
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ciclo vaccinale completato da più di 4 mesi e asintomatico: 5 giorni di isolamento, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
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ciclo vaccinale completato da meno di 4 mesi e asintomatico: niente quarantena ma solo auto-sorveglianza con uso di mascherina FFP2 per 10 giorni, con tampone dopo 5 giorni solo in caso di sintomi.
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Non vaccinato o che non abbia completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbia ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di isolamento dall’ultimo contatto con la persona. Va effettuato un tampone finale che deve avere esito negativo.
I tempi dell’isolamento in caso di positività
La materia è in continua evoluzione ed è pertanto il caso di riepilogare anche i termini dell’isolamento per i malati di Covid-19:
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se asintomatici: isolamento di 10 giorni a partire dal tampone positivo, con tampone finale negativo (i tamponi sono solo quelli tracciabili, anche rapidi, in farmacia o presso strutture sanitarie abilitate alla trasmissione telematica alla Regione).
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se sintomatici: isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi.
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se è stata già somministrata la terza dose booster o è stato completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 4 mesi, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché si sia sempre stati asintomatici, o si risulti asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, si sia fatto un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Naturalmente se si è malati Covid verrà comunque riconosciuta la malattia INPS come malattia, ma solo in questo caso.
Da pandemia a endemia?
La sensazione di questi ultimi giorni è che tre i provvedimenti molto stringenti del nostro massimo organo esecutivo, quelli di altri importanti paesi europei ed i pareri degli epidemiologi/virologi più esposti mediaticamente vi sia notevole distanza. La variante Omicron ha portato al collasso del nostro sistema di tracciamento dei contatti e il sistema si regge oramai su auto-tamponi, auto-quarantene ed auto-isolamenti, con i medici di base che, peraltro, si trovano in difficoltà nel dover giustificare con certificato medico assenze dal lavoro di lavoratori asintomatici o paucisintomatici ma comunque positivi. Si sta convergendo sull’opinione che ci si trovi in una fase di passaggio tra la pandemia e l’endemia. Secondo l’OMS “Una malattia si considera endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo”. I cittadini sono invasi da notizie contradditorie rispetto alla realtà di tutti i giorni. C’è da augurarsi una comune consapevolezza della fase in cui ci troviamo per poter capire finalmente se l’orizzonte che ci attende è quello di una convivenza pacifica con il virus (e le sue varianti) o una nuova escalation di restrizioni.