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L’assegno unico universale sballa le retribuzioni

L’assegno unico universale

Con decorrenza 1° marzo 2022 le principali detrazioni per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare (ANF) non transiteranno più nel cedolino paga. In base al d. lgs. n. 230/2021 tali prestazioni sono sostituite dal nuovo Assegno Unico Universale. Si tratta di un beneficio economico riconosciuto in favore dei nuclei familiari con figli a carico ed in funzione del livello di ISEE (indicatore situazione economica equivalente) e sarà erogato direttamente dall’INPS.

Cambia la busta paga

  • Il nuovo beneficio sostituisce le seguenti prestazioni:
  • detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età;
  • detrazioni per figli con disabilità a prescindere dall’età;
  • assegno nucleo familiare in presenza di figli e nuclei orfanili;
  • il premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro ex art. 1 comma 353 legge n. 232/2016 (con decorrenza 1.1.2022);
  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Fino al 28.2.2022 continuerà ad essere riconosciuto l’assegno temporaneo per i figli minori con le relative maggiorazioni.

Conta l’ISEE

L’Assegno Unico e Universale ha tra i suoi obiettivi principali quello di contrastare la denatalità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’importo dell’assegno varierà in base alla condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

I beneficiari

Si definisce universale perché può essere richiesto da soggetti aventi i seguenti requisiti di cittadinanza/soggiorno/residenza, a prescindere dalla percezione o meno di qualsiasi tipologia reddituale:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Figli che danno diritto al beneficio

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari, per ciascun figlio avente i seguenti requisiti:

  • nuovi nati dal 7° mese di gravidanza;
  • minorenne a carico;
  • dai 18 ai 21 anni di età che si trovi in una delle seguenti condizioni:
    ➢ frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    ➢ svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000euro annui;
    ➢ sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    ➢ svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Quanto spetta

La misura mensile base dell’assegno unico spetta come segue:

  • figlio minorenne: 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro, poi ridotto progressivamente fino a euro 50 euro in corrispondenza di ISEE da 40.000 euro in su;
  • figlio da 18 a 21 anni di età: 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro, poi ridotto progressivamente fino a 25 euro in corrispondenza di ISEE da 40.000 euro in su.

Al beneficio base mensile, distinto tra minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, si aggiungono delle maggiorazioni mensili per i nuclei familiari con più di due figli o con figli disabili, nonché per le madri con meno di 21 anni.

La domanda all’Inps e le modalità di erogazione

La domanda deve essere presentata all’Inps attraverso il portale web (per i titolari di Spid), tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803.164 o numero 06 164.164) o tramite gli Istituti di Patronato. Alla domanda deve essere allegato l’ISEE, che può essere presentato anche successivamente (se presentato entro il 30.6.2022 dà diritto a ricevere gli arretrati, mentre se presentato successivamente comporta il calcolo della prestazione sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE).
In assenza di ISEE, deve essere presentata un’autodichiarazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 e la prestazione spettante verrà calcolata con l’importo minimo previsto.

Raccomandazioni

Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2022 con diritto agli arretrati decorrenti dal mese di marzo 2022. In caso di presentazione della domanda da luglio 2022, il beneficio sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con perdita degli arretrati.
Saranno regolarmente calcolate e indicate nel cedolino paga le detrazioni per il coniuge, gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

È necessario, quindi, che i lavoratori si attivino per tempo, perché l’impatto sul cedolino paga di marzo potrebbe essere consistente e non si è, allo stato, in grado di comprendere quali saranno i tempi di erogazione dell’Inps.

Problemi collaterali

Con la riforma istitutiva dell’Assegno Unico Universale, viene modificata anche la norma sul trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), che spetta integralmente (1.200 euro/anno) per i redditi fino a 15.000 euro annui. La norma ne prevede il riconoscimento anche per chi ha un reddito fino a 28.000 euro annui ma solo nel caso in cui alcune specifiche detrazioni (es. sui mutui, per spese sanitarie, lavoro domestico, edilizia o riqualificazione energetica, ecc.) risultino superiori all’imposta lorda. Si tratta di detrazioni che il datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) non gestisce ai fini dell’elaborazione della retribuzione. L’eventuale riconoscimento dello stesso in corso di rapporto potrebbe venire poi ricalcolato e recuperato integralmente in sede di dichiarazione dei redditi, ma è molto più probabile che i sostituti d’imposta (datori di lavoro) si asterranno dall’erogare il bonus. Allo stato l’impatto della riforma sui cedolini paga dei lavoratori dipendenti è ancora un’incognita da decifrare.