Eccezioni e regimi di tutela relativi al divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del lavoratore padre
Il DLgs. 105/2022, che ha recepito la Direttiva 2015/1158/Ue relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha profondamente rivisitato la disciplina del congedo di paternità.
Gli ambiti di intervento del decreto hanno riguardato anche il divieto di licenziamento del lavoratore padre, con nullità del recesso eventualmente intimato (le conseguenze sono diverse a seconda della data di assunzione del lavoratore).
Il divieto di licenziamento incontra le eccezioni di cui al comma 3 dell’art.154 del DLgs. 151/2001, il cui onere della prova è a carico del datore di lavoro.
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del lavoratore padre: in coerenza con le finalità della Direttiva 2019/1158/Ue, il DLgs. 105/2022 è intervenuto anche sulla disciplina del divieto di licenziamento del padre lavoratore, estendendolo al congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), mentre fino al 12.8.2022 il divieto era previsto solo in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, di cui al successivo art.28
È bene evidenziare che le novità introdotte del divieto di
te si innestano in un quadro normativo conforme alla disciplina comunitaria, in cui viene anche sancito il divieto di discriminazione per ragioni di sesso
“Estratto dal numero di gennaio 2023 di Eutekne”