0432 501133 / 0432 292126

NOVITÀ PER I VOLONTARI SPORTIVI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 il decreto legge n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2024 e in materia di università e ricerca.” Un decreto che apporta delle novità in materia di lavoro sportivo e annovera tra le varie disposizioni anche l’articolo 3 “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo” che modifica il discusso d.lgs. 36/2021 nella parte riguardante il volontariato nell’ambito del lavoro sportivo in ambito dilettantistico.

Le novità

Il decreto non modifica la definizione della categoria dei volontari di cui al comma 1 dell’articolo 29 del Dlgs 36/2021, così come la prescrizione che non possono essere retribuiti in alcun modo. Il decreto riscrive in modo sostanziale il secondo comma con riferimento alla disciplina dei rimborsi spese. Dal 1° giugno, infatti, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Coni, dal Cip e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il rimborso forfettario può essere erogato anche per spese sostenute nel comune di residenza del volontario. La disposizione non fa più riferimento ai rimborsi per spese documentate ma, fatti salvi i chiarimenti che dovranno seguire, è presumibile comunque la possibilità di erogazione dei rimborsi per le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal volontario sportivo fuori dal proprio comune di residenza, aggiuntive rispetto al rimborso forfettario. Dal 1° giugno, quindi, cambiano radicalmente le modalità di rimborso e non sarà più necessario, per i volontari, autocertificare le spese sostenute fino a150 euro mensili in sostituzione della presentazione della documentazione da allegare alla nota spesa in quanto la norma che lo prevedeva è stata espunta dal d.lgs 36/2021.

Le criticità

Diversi i dubbi da risolvere, tra i quali il riferimento al fatto che le spese devono essere sostenute in occasione di manifestazioni e/o eventi riconosciuti. Non è sempre facile comprendere quale sia lo spirito e le motivazioni che abbiano condotto il legislatore ad introdurre una norma, ma è da ritenersi che il riferimento all’imputazione del rimborso a manifestazioni sportive non voglia di per sé circoscriverlo ad eventi ufficiali escludendo gli allenamenti. Altresì con la previsione che i rimborsi possano riguardare anche spese sostenute nel comune di residenza del percipiente la somma forfettaria sembra avvicinarsi ad una sorta di vera e propria franchigia in esenzione da imposizione fiscale e contributiva onnicomprensiva e risarcitoria dell’attività di volontariato, senza obbligo di allegazione di documentazione. La precedente versione del 2° comma dell’articolo 29 del d.lgs. 36/2021 nel prevedere il rimborso esclusivamente “in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente” ne aveva di fatto decretato l’impossibilità di utilizzo all’interno di grandi aree metropolitane. Nella nostra regione è sufficiente riferirsi alle associazioni sportive dilettantistiche dell’ampio territorio comunale di Trieste. Una criticità che, di fatto, la nuova norma sembra avere risolto. Nondimeno l’elevazione della franchigia a 400 euro mensili (4.800 per la durata dell’intera stagione sportiva) risponde alle esigenze del mondo del dilettantismo minore rispetto a quello degli sport agonistici border line tra dilettantismo e semi professionismo. Il mondo delle discipline sportive dilettantistiche “di paese” quali la squadra locale di calcio non è minimamente paragonabile, infatti, a società di serie D, seppur accomunate dal fatto di essere associazioni sportive dilettantistiche, ma ciò vale anche con riferimento ad altri tipi di gestioni di strutture sportive, quali palestre o piscine, tutte assoggettate alla medesima normativa di riferimento..

I rimborsi vanno comunicati

Il decreto-legge prevede un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi da effettuarsi sul RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) ovvero la comunicazione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive, dei nominativi dei volontari e dell’importo loro corrisposto. Dalla lettera della norma l’obbligo si riferisce alla prestazione e non alla percezione del rimborso. Il momento di svolgimento della prestazione ed il momento della corresponsione del rimborso possono essere, quindi, molto distanziati tra loro e dovrà essere chiarito se l’obbligo dovrà seguire il principio di competenza o di cassa.

La disposizione è enigmatica nel punto in cui si prevede che l’erogazione del rimborso sia subordinato alla deliberazione sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La tecnica legislativa è carente perché non è facilmente comprensibile il soggetto che deve effettuare la delibera. Appare, infatti, come un adempimento in capo alle federazioni sportive, ma, sarebbe più aderente allo spirito che sia l’organo deliberante dell’Associazione a stabilirlo (Consiglio direttivo). Probabilmente l’intenzione era quella di mutuare la frase adottata nella precedente versione dell’articolo 29 del decreto: “…e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”, ma così come formulata nella nuova versione dovrà essere oggetto di chiarimento, ovvero restyling in fase di conversione in legge del decreto.

Incompatibilità

La norma dispone che i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità di 5.000,00 euro annui ai fini previdenziali e di 15.000,00 euro annui ai fini fiscali. Appare evidente che un soggetto lavoratore sportivo in una ASD e solo volontario sportivo in altra ASD, se incassa da quest’ultima dei rimborsi forfettari come volontario, dovrà autocertificare alla prima ASD gli importi dei rimborsi incassati dalla seconda ASD affinché possano essere calcolate correttamente imposte e contributi nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo intrattenuto con la prima ASD. Nonostante l’avvenuta abrogazione dell’autocertificazione, sarà giocoforza necessario, pertanto, predisporre idonea documentazione e relative informative.

Dipendenti pubblici

L’articolo 3 del decreto apporta modifiche all’articolo 53 del Dlgs 165/2001, con la conseguenza che in caso di prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici, che comportano un corrispettivo inferiore ai 5.000,00 euro annui, sarà sufficiente, al pari dei volontari, una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza e non, come nella versione precedente, una vera e propria autorizzazione.