ARRIVA IL SUPERBONUS 120% SUL LAVORO
Con il decreto interministeriale del 25 giugno 2024 i dicasteri dell’Economia e de Lavoro, hanno dato attuazione all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023, recante “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” che disponeva una deduzione maggiorata del costo del lavoro a favore di aziende e professionisti che, nel 2024, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Una misura sperimentale di maggiorazione del costo del lavoro al momento limitata al solo anno in corso ma destinata a valorizzare l’incremento stabile della forza lavoro anche per i periodi d’imposta successivi.
Agevolate le assunzioni nel 2024
Con il decreto attuativo viene dato il via libera alla norma di attuazione della riforma Irpef del 2023, che prevedeva l’incipit politico “più assumi meno paghi”. Si tratta di una super deduzione fiscale del 120% del costo del lavoro per le imprese e i professionisti (anche in forma associata) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2024. La relazione illustrativa estende l’agevolazione anche alle assunzioni con contratto di apprendistato. L’aliquota di maggiorazione passa al 130% in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela considerate svantaggiate quali: disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza.
Le aziende interessate
Il superbonus si applica a tutte le imprese, anche individuali, società di persone ed equiparate titolari di reddito d’impresa, e ai lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni) e spetta qualora abbiano esercitato l’attività durante l’intero anno precedente (365 giorni nel 2023). Sono invece esclusi i soggetti non titolari di reddito d’impresa (imprenditori agricoli e coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale). L’agevolazione non spetta a società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.
Assunzioni incrementali
La super deduzione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024, subordinatamente al rispetto di due condizioni entrambe sussistenti:
-alla data del 31 dicembre 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato (intera forza lavoro), deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023;
-alla data del 31 dicembre 2024, il numero dei lavoratori dipendenti solo a tempo indeterminato, deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023;
I lavoratori “agevolati” devono essere in forza alla data del 31/12/2024.
Non si tratta pertanto di una agevolazione e/o sgravio contributivo certo, concreto e immediatamente applicabile come nel caso, per esempio, dell’assunzione di un apprendista, del contributo regionale per l’assunzione o stabilizzazione a tempo indeterminato, dell’esonero under 30-36, dell’esonero “Donne svantaggiate” o del più datato “Jobs Act”. Le aziende che avessero incrementato le assunzioni stabili nel corso del 2023, senza generare incremento nel 2024 saranno penalizzate.
Stabilizzazioni e part time
L’agevolazione spetta anche per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, ma, chiaramente, l’accesso al beneficio rimane subordinato al requisito dell’incremento della forza lavoro stabile rispetto al dato medio dell’anno precedente; pertanto, la semplice trasformazione di un contratto a termine già in forza potrebbe non creare un incremento. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, fermo restando che i requisiti riguardanti la tipologia del contratto di lavoro sono identificati sulla base del rapporto con il somministratore, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l’impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Operazioni straordinarie
L’agevolazione non spetta per i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti (senza soluzione di continuità) per effetto di operazioni societarie straordinarie ovvero per effetto di cessioni di contratto, sempre che il contratto sia in essere nel 2024, in caso contrario riducono l’incremento occupazionale. Nella relazione illustrativa viene precisato, infatti, che questi dipendenti non rilevano ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo. Gli stessi vanno, quindi, espunti sia dal dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato). Tale sterilizzazione è coerente con il principio di continuità del rapporto di lavoro. La cessione dei contratti di lavoro, infatti, non deve penalizzare colui che cede i lavoratori e, allo stesso tempo, non deve avvantaggiare colui che li riceve.
Determinazione della maggiorazione
Il decreto specifica che il costo del lavoro sul quale applicare la maggiorazione di deduzione (20% ovvero 30% per i dipendenti delle categorie speciali) è il minore tra l’importo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Nello specifico la deduzione si determina applicando un coefficiente del 20% o 30% (per le assunzioni di personale svantaggiato) al minore tra il costo sostenuto nell’esercizio 2024 per i lavoratori a tempo indeterminato (retribuzione, contributi, quota Tfr, ecc.) e l’incremento del costo complessivo del personale nell’esercizio 2024 rispetto all’esercizio 2023. Se il secondo non dovesse essere inferiore al primo il risparmio Ires sarà pari al 4,8% (20% del 24%) dei “neoassunti” che diventa del 7,2% (30% del 24%) per le assunzioni delle categorie svantaggiate. Appare chiamo come questa deduzione non sia quantificabile preventivamente come importo per poterla raffrontare con le altre agevolazioni attualmente disponibili.
Compatibilità
Il decreto n. 60/2024 denominato “coesione” prevede espressamente che le incentivazioni relative ad assunzioni di giovani under 35 e donne, intese come lavoratrici svantaggiate, sono compatibili con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Sarà fondamentale, ancora una volta l’interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle varie questioni aperte anche con riguardo alla gestione di lavoratori in somministrazione aventi rapporti a tempo indeterminato presso le agenzie per il lavoro/di somministrazione.