RIMEDI CONTRO I FURBETTI DELLA NASPI
Dopo una lunga gestazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 13 dicembre 2024, n. 203 denominata anche “Collegato lavoro” che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025. Ci eravamo quasi dimenticati di questo corposo provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° maggio 2023 e presentato alla Camera dei deputati il 6 novembre 2023 che, con modifiche, il legislatore ha ritenuto di dare alla luce solo contemporaneamente alla legge di bilancio per il 2025.
Il rimedio
È una pratica nota quella dei lavoratori che si assentano illegittimamente dal servizio al fine di indurre il datore di lavoro a procedere al licenziamento con il solo fine di conseguire il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione involontaria NASpI. Con l’articolo 19 “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro“ il legislatore intende porvi rimedio stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In questo caso il rapporto di lavoro viene così a cessare per volontà del lavoratore e, conseguentemente, decade il diritto a conseguire la NASpI, così come per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere all’INPS il ticket di ingresso alla NASpI. Al lavoratore viene, in ogni caso, garantita la possibilità di dimostrare che l’assenza è stata determinata da causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Il legislatore pone così rimedio ad una lacuna della normativa che per fornire una garanzia di autenticità delle dimissioni o della risoluzione consensuale ha prestato il fianco ad abusi da parte dei lavoratori che inducevano i datori a licenziarli per avere la Naspi, e in alcuni casi pretendere il preavviso.
La sentenza di Udine
Ha fatto scalpore la sentenza n. 106/2020 del Tribunale di Udine con cui, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni, il Giudice ha accertato, tra l’altro, la sussistenza del credito dell’azienda per l’importo del ticket NASpI, in quanto il licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del dipendente, assentatosi ingiustificatamente. Nel caso specifico il lavoratore, dopo aver manifestato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro, invece di dimettersi aveva chiesto all’azienda di essere formalmente licenziato per poter beneficiare della NASpI, Di fronte al rifiuto dell’impresa, il dipendente si assentava in modo ingiustificato, fino a costringere il datore a procedere al licenziamento disciplinare per giusta causa. L’azienda, opponendosi al decreto ingiuntivo presentato dal lavoratore per crediti da retribuzioni non ancora corrisposte, otteneva, quindi, il risarcimento del costo del ticket NASpI di 1.469 euro, che aveva dovuto sostenere in forza dell’obbligo contrattuale di procedere al licenziamento in virtù dell’assenza strumentale dal lavoro perpetrata al solo fine di farsi licenziare e poter così aver diritto alla NASpI. La sentenza, pur interessante e giusta in termini etici, è un’anomalia nel panorama giuslavoristico perché punisce un intento fraudolento, pur svoltosi all’interno di regole vigenti (anche se sbagliate).
La Cassazione ribadisce la norma
Di parare opposto la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 27331/2023, ha affermato che, alla luce dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015, le dimissioni e le risoluzioni consensuali debbono necessariamente passare, pena l’inefficacia degli atti, attraverso la procedura telematica prevista (con l’unica eccezione delle procedure di risoluzione del rapporto tramite conciliazione in sede protetta). È questo il principio della tipicità delle forme che supera il concetto delle dimissioni per “fatta concludentia” seguito dal Tribunale di Udine. Con il citato articolo 19 del “Collegato lavoro” alla Legge di bilancio per il 2025 il legislatore chiude definitivamente ogni possibile diatriba giuridica lasciando ora il pallino all’ispettorato Nazionale del lavoro che provvederà sicuramente ad entrare nel merito dal punto di vista procedurale stabilendo le modalità sia per la comunicazione dei datori di lavoro che per le controdeduzioni dei lavoratori.
Norma antielusione
Quello di cui sopra non è l’unico provvedimento antielusione varato dal Governo e approvato dal Parlamento in materia di accesso alla NASpI. All’articolo 1, comma 171 della legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n 207), a partire dal 1° gennaio 2025, infatti, viene introdotto un nuovo requisito contributivo ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione NASpI che trova applicazione nei confronti dei lavoratori che, nei dodici mesi precedenti il verificarsi della disoccupazione volontaria, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.
Attualmente tra i requisiti per maturare il diritto all’indennità è richiesto lo stato di disoccupazione involontaria e 13 settimane di contributi nei quattro anni antecedenti alla perdita del lavoro. Da quest’anno per il riconoscimento della NASpI si prevede che il requisito di 13 settimane di contribuzione debba essere fatto valere nel periodo intercorrente tra i due eventi medesimi, a partire dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale precedentemente intervenute, anche presso altro datore di lavoro.
Il nuovo requisito è stato introdotto con la finalità di evitare l’espediente per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore poteva ricorrere ad una nuova assunzione anche a termine (anche di pochi giorni) da parte di un datore di lavoro compiacente e, alla scadenza del contratto, ottenere così la NASpI a partire dalla cessazione di quest’ultimo rapporto di lavoro. Sostanzialmente, sia la scadenza di un contratto a termine o il licenziamento (per qualunque motivo) non daranno diritto ad accedere alla NASpI se non saranno trascorse almeno 13 settimane di contribuzione INPS nel nuovo rapporto di lavoro.