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RIMBORSI PER TRASFERTE ESENTI ANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE

Nella seduta del 3 dicembre 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo Irpef-Ires che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi. Tra le novità di rilievo la modifica dell’articolo 51, comma 5 che attualmente prevede che “le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.”

La novità

Con l’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 3) del decreto, questa disposizione viene semplificata, estendendo l’esenzione a tutti i rimborsi per spese “di viaggio e trasporto comprovate e documentate”. Con l’introduzione di questa modifica non sarà più necessario che i documenti provengano dal vettore. Fermo restando il principio in base al quale i rimborsi esenti da tassazione relativi a spostamenti riguardano quelli lavorativi con esclusione del tragitto casa-lavoro-casa, la portata di questa norma potrebbe estendersi anche ai rimborsi chilometrici con estensione dell’esenzione da tassazione degli spostamenti effettuati dal lavoratore con il proprio mezzo all’interno del territorio comunale.

Il concetto di trasferta

Nel nostro ordinamento legislativo non esiste una norma che definisce l’istituto della trasferta. Si tratta, in ogni caso, del temporaneo svolgimento dell’attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro. Come conseguenza di tale spostamento, al lavoratore, per previsione della contrattazione collettiva o per prassi aziendale, viene di norma riconosciuta un’indennità giornaliera di trasferta e, in aggiunta o in alternativa, il rimborso delle spese sostenute in tale occasione.

Limite dell’esenzione contributiva e fiscale

La disciplina vigente in materia di indennità di trasferta e rimborso delle spese di trasferta è contenuta nell’articolo 51, comma 5 Tuir che prevede tre ipotesi. Il primo è quello del rimborso forfettario dove la quota erogata a titolo di rimborso di trasferta, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, è esente da imposizione contributiva e fiscale per trasferta in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di € 46,48 giornalieri; per trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata a € 77,47 giornalieri. La seconda opzione è quella, (statisticamente più utilizzata) del rimborso misto: Qualora venga riconosciuto, contestualmente all’indennità di trasferta, anche il rimborso delle spese di vitto o di alloggio, ovvero vengano concessi vitto o alloggio gratuitamente, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributiva e fiscale per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, è ridotta di un terzo (€ 30,99 giornalieri). Per trasferte all’estero la quota di esenzione è pari a € 51,65 giornalieri, mentre vitto e alloggio sono completamente esenti. Qualora, invece, venga riconosciuto, contestualmente all’indennità di trasferta, anche il rimborso totale a piè di lista delle spese sostenute, compreso vitto e alloggio (entrambi), la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributiva e fiscale è, per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di € 15,49 giornalieri, e per trasferte all’estero € 25,82, mentre le spese a piè di lista sono completamente esenti.

I limiti all’interno del territorio comunale

L’attuale disciplina prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono interamente a formare il reddito. I rimborsi chilometrici, avendo natura analitica, se corrisposti secondo le previsioni normative e in particolare secondo le previsioni della circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997, non concorrono a formare il reddito solo se corrisposti nell’ambito di trasferte al di fuori del territorio comunale. Ai fini del trattamento previdenziale e fiscale dei rimborsi o delle indennità connesse alla trasferta del lavoratore, non assume alcuna rilevanza l’ampiezza territoriale del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro. Si tratta, quindi, di una previsione che penalizza i lavoratori assunti all’interno di città metropolitane o comuni geograficamente molto estesi, mentre sono esenti le somme corrisposte per trasferte svolte in territorio extracomunale anche se effettuate in un comune limitrofo, che potrebbe paradossalmente trovarsi anche a poche centinaia di metri dalla sede di lavoro.

Le Spese di trasporto

L’Agenzia delle entrate attraverso note e circolari ha specificato che per documentazione idonea per comprovare le spese di trasporto debbano intendersi: biglietti dell’autobus, del tram, della metropolitana o di altro mezzo di trasporto; ricevuta rilasciata dal taxi o da altro mezzo di trasporto; fattura della società di car sharing (ris. n. 83/E/2016). Non rientrano, attualmente, in tale fattispecie i rimborsi chilometrici per utilizzo del mezzo proprio del dipendente,

La distinta per indennità chilometriche

Con la circolare n. 326/1997 il Ministero delle finanze, relativamente all’indennità chilometrica, precisa che, al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. È invece, necessario che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. Quindi, in base alla lettura del Ministero, è sufficiente indicare percorrenza, tipo di automezzo utilizzato dal dipendente e relativo costo chilometrico. Un indirizzo su cui si è uniformata la sentenza della Suprema Corte 4 novembre 2011, n. 22901, secondo la quale l’onere probatorio è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI. Si possono utilizzare anche “tariffe aziendali” ma per conservare il beneficio fiscale della deducibilità totale, devono tenersi al di sotto delle somme indicate dalle tabelle ACI.

Cambio di rotta?

Sarà demandata all’Agenzia delle Entrate l’interpretazione autentica, la portata e sviluppo di questa norma di semplificazione che potrebbe portare o meno all’esenzione da imponibilità contributiva e fiscale anche delle indennità chilometriche corrisposte per trasferte all’interno del territorio comunale della sede di lavoro.