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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO, mance e lavoro straordinario

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E de 29 agosto propone soluzioni interpretative delle norme introdotte dall’esecutivo riguardanti in particolare il settore alberghiero e della ristorazione, in materia di tassazione delle mance e di incentivazione al lavoro straordinario e notturno nei giorni festivi per le figure del settore turistico/alberghiero.

Tassazione agevolata sulle mance

A partire dal 1° gennaio 2023 – la legge di bilancio ha previsto una tassazione del 5% invece dell’aliquota ordinaria per il personale occupato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo. L’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che  nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

I beneficiari

La tassazione agevolata si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente per le specifiche prestazioni da lavoro. La riduzione vale esclusivamente a favore dei lavoratori del settore privato ricettivo e di somministrazione, titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro. La riduzione al 5% stabilita dalla legge di Bilancio riguarda le somme destinate dai clienti al personale del settore ricettivo e di somministrazione, a titolo di liberalità, acquisite attraverso il datore di lavoro e anche mediante pagamenti elettronici. La norma è rivolta a tutte le strutture private elencate all’articolo 8 del Codice del turismo, nello specifico: strutture ricettive alberghiere e para-alberghiere; strutture ricettive extralberghiere; strutture ricettive all’aperto; strutture ricettive di mero supporto.

Queste somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL) e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Si tratta comunque di redditi che vanno computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la recente circolare l’Agenzia ha voluto precisare che il limite reddituale di 50.000 euro deve essere verificato considerando tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nell’anno precedente, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori specifici sopra indicati e tenendo conto delle mance già assoggettate a imposta sostitutiva. Il superamento del predetto limite reddituale determinerà l’inapplicabilità della tassazione agevolata delle mance percepite nell’anno successivo. In presenza di un unico rapporto di lavoro nell’anno precedente il datore applicherà direttamente l’imposta sostitutiva; in caso contrario, il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto il diritto all’agevolazione. Ai fini della corretta applicazione del beneficio, il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro sia l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nei settori di riferimento presso altri datori di lavoro, sia eventuali mance già assoggettate a imposta sostitutiva. Se l’imposta sostitutiva sarà sfavorevole al dipendente, il datore di lavoro potrà applicare la tassazione ordinaria. Le mance non incrementano il volume d’affari ai fini Iva e non sono considerabili, ai fini delle imposte dirette, né ricavi, né costi per il datore di lavoro.

La tassazione agevolata è limitata al 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Detto limite è costituito dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% rappresenta una franchigia: in caso di superamento solo la parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Una battaglia vinta

Fino all’anno scorso, per i lavoratori del comparto turistico, le mance acquisite per il tramite del datore di lavoro, se correttamente denunciate, erano soggette a tassazione ordinaria anche in conseguenza della sentenza di Cassazione n. 26.512 del 2021 che aveva dato torto ad un Hotel di lusso, riconducendo tali entrate quali reddito da lavoro dipendente e pertanto assoggettabili a tassazione ordinaria. Solo grazie all’intervento delle associazioni di categoria del settore, l’esecutivo ha ritenuto di mettervi mano introducendo l’imposta agevolata.

Il lavoro festivo ha valore

Nella circolare 26/E le Entrate si occupano anche del trattamento integrativo speciale attribuito ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconosciuto sia per le prestazioni di lavoro straordinario festivo, sia per quelle di lavoro notturno rese nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023. In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro (d.l. 48/23) è stato inserito un nuovo articolo che introduce, per il periodo citato, un incentivo a carico dello Stato pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori del settore turistico a fronte dello svolgimento di: lavoro notturno; lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Beneficiari

Il regime fiscale di favore riguarda i lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2022, non superiore a euro 40.000 euro. E’ un incentivo che ha lo scopo di garantire la stabilità occupazionale e sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Sarà anticipato dal datore di lavoro come trattamento integrativo speciale, che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile. Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2022) riconoscendolo nel cedolino paga e lo recupera sul modello F24 con un codice tributo specifico.

No ai lavoratori notturni

Ai fini dell’esatta individuazione delle prestazioni, e dei corrispondenti emolumenti, che danno diritto al credito del 15%, l’Agenzia fa espresso e integrale rinvio all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 66/2003, che disciplina l’orario di lavoro. Per prestazioni di lavoro straordinario devono intendersi quelle effettuate oltre l’orario normale di lavoro, pari a 40 ore settimanali (definizione legale) o al minore orario stabilito dai contratti collettivi.

Per quanto concerne, invece, il lavoro notturno, ai fini dell’esatta individuazione delle prestazioni, e dei corrispondenti emolumenti, che danno diritto al credito del 15%, l’Agenzia fa espresso e integrale rinvio alla definizione di periodo notturno e di lavoratore notturno contenute nelle lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 66/2003. Nello specifico il periodo notturno corrisponde a 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, e quindi potrà essere collocato dalle ore 22.00 alle 5.00, oppure dalle ore 23.00 alle 6.00 o, infine, dalla mezzanotte alle ore 7.00. Pertanto, il trattamento integrativo dovrebbe riferirsi alla prestazione lavorativa resa in queste fasce, che sostanzialmente coincidono con i periodi di lavoro notturno individuati dai contratti collettivi di settore.

Sostanzialmente viene agevolato chi non svolge strutturalmente il lavoro notturno, ma chi, in considerazione (anche) dell’agevolazione, si presta a farlo.

Il trattamento integrativo, sebbene debba calcolarsi solo sulle retribuzioni maturate nel periodo 1° giugno-21 settembre 2023, può essere erogato e conguagliato in qualsiasi momento, anche successivamente, purché entro le operazioni di conguaglio di fine anno o fine rapporto.