NOVITÀ SOTTO L’ALBERO
Sono diverse le novità che, a fine anno, il legislatore ha introdotto o si accinge a farlo. Dal “Bonus Natale” di 100 euro, alla conferma della franchigia del “fringe benefit”, al restyling delle detrazioni e l’eliminazione dell’esonero contributivo IVS sostituito da un nuovo sistema.
Bonus Natale
Si tratta di un’indennità prevista per il 2024 dal D.L. 113/2024, convertito nella legge 143/2024 che è rivolto esclusivamente ad una platea di beneficiari oramai quasi anacronistica. Si tratta di un’indennità pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro/anno con capienza dell’imposta lorda rispetto al reddito da lavoro. L’erogazione è subordinata però alla presenza di un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. L’indennità va erogata dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta da parte del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il datore di lavoro recupera il credito derivante dall’anticipo dell’indennità, nel Modello F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione nel cedolino paga. Con riguardo al limite dei 28.000 euro, con propria circolare, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto al secondo requisito, il coniuge, deve essere non legalmente ed effettivamente separato, mentre il requisito per il figlio è che può essere nato anche fuori dal matrimonio, ma riconosciuto, adottivo o affidato, ed entrambi (coniuge e figlio) devono essere fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
Fringe benefit
È in dirittura d’arrivo la legge di bilancio per il 2025, con la conferma delle soglie di esenzione previdenziale e fiscale del Fringe benefit attualmente in corso e cioè fino a 1.000 euro, con elevazione a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. La disposizione contenuta nell’attuale disegno di legge replica, quindi, la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024 ma questa volta, la misura, secondo quanto previsto dall’articolo 68, è prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027. Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino ai già menzionati limiti, superata la soglia, l’intero importo diventa imponibile sia dal punto di vista previdenziale che fiscale. Rientrano nell’agevolazione non solo i compensi in natura (come buoni spesa, buoni carburante, pacchi natalizi, ecc) ma anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativi sempre all’abitazione principale.
Agevolare la mobilità
Al primo comma dell’articolo 68 in discussione in Parlamento emerge la vera novità dedicata al welfare aziendale. Si tratta di una nuova forma di Fringe benefit “parziale” volta a favorire l’occupazione dei lavoratori fuori dalla loro zona di residenza. Viene stabilito, infatti, un’esenzione fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro fino a 5.000 euro/anno per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati che sostengono i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025. Il beneficio spetta per i primi due anni dalla data di assunzione e quindi per complessivi 10.000 euro. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Il beneficio sarà, quindi, esclusivamente a favore dei lavoratori, mentre i datori di lavoro sull’imponibile versano i contributi previdenziali all’INPS. Il beneficio si applicherà ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro l’autocertificazione nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione. I dettagli relativi alla spettanza o meno anche ai contratti di apprendistato (essendo essi dei contratti a tempo indeterminato), la cumulabilità con il fringe benefit ordinario, l’applicabilità ai casi di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato saranno sicuramente oggetto della successiva circolare dell’Agenzie delle Entrate.
La riduzione del cuneo fiscale cambia pelle
Non sarà riproposto per l’anno 2025 l’esonero contributivo IVS sull’aliquota INPS a carico del dipendente. Una norma che ha portato dei benefici in termini di “netto in busta” ai lavoratori, ma che li ha privati di una quota di contribuzione previdenziale ai fini pensionistici e obbligato i datori di lavoro a vere e proprie acrobazie e peripezie per evitare il superamento delle soglie mensili lorde di 1.923 euro per l’applicazione della riduzione del 7% e 2.692 euro per quella al 6% ad evitare la perdita del beneficio a favore dei lavoratori e costi sproporzionati. Così il Governo (art. 2 del disegno di legge) ha deciso di cambiare rotta ed orientarsi su un sistema di incentivazione fiscale, attribuendo ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore che varia in base al reddito. Se il reddito complessivo non supera i 32.000 euro, la detrazione è fissa ed è pari a 1.000 euro. Oltre questa soglia, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro. Il risultato dovrebbe consentire di non intaccare l’attuale “netto in busta” per i redditi fino a 32.000 euro, mentre, per redditi oltre questa soglia e fino a 44.000 euro si stima un vantaggio economico. L’erogazione sulle retribuzioni avverrà in via automatica e con conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Restyling delle detrazioni
Sempre all’interno dell’articolo 2 viene stabilito il mantenimento delle attuali soglie di detrazione per non essere considerati a carico, ma, mentre fino al 31 dicembre di quest’anno a qualsiasi figlio dai 21 anni in su (escluso dall’applicazione dell’assegno unico universale) è consentito il riconoscimento della detrazione ai rispettivi genitori, dal 1° gennaio 2025 il diritto sorge solo se di età pari o superiore a 21 anni ma comunque inferiore a 30 anni non compiuti. Altra novità riguarda la detrazione per “altri familiari a carico” che sarà attribuita esclusivamente per gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) che convivano con il contribuente, esclusi quindi generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle. Dal 2025 ai contribuenti stranieri (non comunitari), viene, inoltre, precluso il diritto alla detrazione per i genitori e figli a carico residenti all’estero, riconosciuto invece fino a quest’anno, previa presentazione di idonea documentazione con traduzione, asseverazione e apostille da effettuarsi presso il Consolato.