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Accesso ridotto al bonus giovani

il decreto ministeriale attuativo del bonus giovani riduce in modo inaspettato il periodo di riferimento dello sgravio contributivo introdotto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024. Tutte le assunzioni/stabilizzazioni con under 35 già effettuate dal 1° settembre 2024 al 30 gennaio 2025 non potranno essere oggetto di agevolazione, ma non solo.

Il decreto ministeriale

In base all’articolo 22 del decreto-legge 60/2024, ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumono under 35 viene riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% e fino a un massimo di 500 euro al mese (650 euro nel Mezzogiorno). Il primo comma dell’articolo testualmente dispone: “ai datori di lavoro che a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte delle Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025 assumono”. Una previsione diversa da quanto indicato nell’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 che, invece, stabilisce “al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono”. In sostanza, il decreto ridefinisce il periodo temporale entro il quale le assunzioni danno diritto a chiedere l’agevolazione, stabilendo che l’aiuto può essere fruito solo a partire dal 31 gennaio 2025, giorno in cui la Commissione Ue ha autorizzato lo sgravio. Il decreto ministeriale al comma 3, dell’articolo 4 prevede anche che “le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio”. Sostanzialmente l’istanza per il bonus da inoltrare all’Inps dovrà essere presentata prima di assumere i candidati all’agevolazione.

Che cos’ il bonus giovani

Il Decreto-legge 60/2024, noto anche come Decreto Coesione, ha introdotto un’importante agevolazione per favorire l’occupazione giovanile in Italia. Questo bonus, rivolto ai datori di lavoro che assumono giovani sotto i 35 anni, mira a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile. Il bonus è riservato alle assunzioni a tempo indeterminato o alla trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti stabili. I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti l’assunzione. Il bonus è destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e non devono essere mai stati assunti a tempo indeterminato in precedenza.

Agevolazioni Contributive

Il bonus consiste in un esonero contributivo del 100% per un massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, per un periodo di 24 mesi. Tuttavia, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’importo massimo riconosciuto sale a 650 euro mensili.

Compatibilità e Limitazioni

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con altri incentivi alle assunzioni, ad esempio quelli della legge 18/2005 della nostra Regione.

Problema da risolvere

L’Ordine dei consulenti del lavoro si sta occupando della problematica interessando il capo di gabinetto del Ministero del lavoro ponendo l’accento sulla rilevanza dell’incentivo ai fini dell’occupazione giovanile, evidenziando l’importanza di consentire l’accesso all’incentivo in coincidenza con le date di decorrenza previste dall’articolo 22 del decreto legge 60/2024 e confidando nella possibilità di interloquire con le autorità comunitarie affinché l’accesso all’incentivo sia consentito anche per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° settembre 2024 ovvero dalla data di decorrenza delle misure di cui all’articolo 22.

Aspettative disattese

Si è trattato con tutta probabilità di una scrittura azzardata dell’articolo 22 del decreto che avrebbe dovuto subordinare la decorrenza del bonus dalla data del via libera dell’Ue, evitando di creare aspettative nei datori di lavoro e mettendo in crisi anche la categoria dei consulenti del lavoro che si è basata su una norma di legge per pianificare le assunzioni con i propri clienti.  Oltretutto, la norma non prevedeva la presentazione dell’istanza prima di effettuare l’assunzione. Si tratta di aspettative non campate in aria ma basate su procedure già in essere in passato. Non rimane che attendere ulteriori comunicazioni ministeriali nella speranza di un dietro front. Nel frattempo, il decreto ministeriale è già sparito dal sito del ministero del lavoro ed è già un segnale.