0432 501133 / 0432 292126

Decreto lavoro 1 maggio 2023

UN NUOVO DECRETO PER AGEVOLARE IL LAVORO E INCREMENTARE IL NETTO IN BUSTA

Il Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023, in occasione della festa dei lavoratori, vara un decreto legge  denominato “decreto lavoro” che introduce diverse misure impattanti sia sul fronte della gestione contrattuale dei rapporti di lavoro, della regolamentazione dei contratti a termine, del sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dell’inclusione sociale e sostegno alla povertà.

Riduzione del cuneo fiscale

Il provvedimento introduce una ulteriore riduzione del “cuneo fiscale” in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui, innalzando, dal 2 al 6 per cento, la riduzione dell’aliquota previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti a decorrere dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e fino a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), contribuendo così significativamente ad un incremento del cosiddetto “netto in busta”. Sempre e solo per l’anno 2023, per le retribuzioni annue lorde fino a 25.000 euro la riduzione dell’aliquota sale a 7 punti complessivi (i nuovi 4 + 3 punti già previsti con la manovra 2023). La riduzione del cosiddetto cuneo fiscale vale fino a 100 euro al mese e comporterà – ha spiegato ieri il ministro del Lavoro, Marina Calderone -, “una riduzione di circa il 70% del prelievo contributivo. Per chi ha fino a 35mila euro di reddito siamo al 60%”. 

Fringe benefit

Viene riportata a 3.000,00 euro la soglia di esenzione del fringe benefit (normalmente pari a 258,23 euro) ma esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Viene ripresa anche la norma (decaduta anch’essa al 31 dicembre 2022) per la quale è possibile ricomprendere nella soglia il pagamento (da parte del datore di lavoro) delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Si prevede, altresì, una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano.

Incentivi all’assunzione

Vengono agevolate le assunzioni di giovani che rispettano tre condizioni concomitanti: non hanno ancora compiuto 30 anni; non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (i cosiddetti Neet); risultano iscritti al Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Il contributo spettante al datore di lavoro è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 e la durata dell’incentivo è di 12 mesi. Per esserne certi dobbiamo attendere il testo definitivo ma sembra che il contratto di lavoro debba essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (staff leasing). Sono agevolati anche i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Escluso il lavoro domestico. L’incentivo non troverebbe applicazione in caso di stabilizzazione di rapporti già instaurati, ma sarebbe anacronistico ed è probabile che il testo definitivo o, come di consueto, le circolari ministeriali estenderanno l’agevolazione anche a questa fattispecie. Non è precluso a chi ha già avuto in passato rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Contratti a termine

La durata dei contratti a termine potrà salire da 12 a 24 mesi attraverso una rimodulazione del ricorso alle causali, fino ad ora declinate in modo rigido dal decreto dignità, procedendo al rinnovo o alla proroga in presenza di tre diverse situazioni. La prima nel caso in cui sia previsto da un contratto collettivo, di livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La seconda quando siano le stesse parti (datore di lavoro e lavoratore) a descrivere nel contratto le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che consentono di procedere al prolungamento del rapporto. Una bozza del decreto prevedeva che tale volontà andasse certificata presso una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge, ma bisognerà attendere la versione definitiva. La terza ipotesi è quella in cui il datore di lavoro abbia la necessità di sostituire altri lavoratori.

Una versione della bozza del decreto prevede, per i lavoratori a termine con contratto di 24 mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’obbligo di prevedere una cifra “una tantum” a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non viene trasformato a tempo indeterminato. 

Sostegno alla povertà

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, incluso il servizio civile universale. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno: registrarsi su una piattaforma informatica nazionale; rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Inclusione sociale e lavorativa

A partire dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una nuova misura di integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio sarà mensile e di importo non inferiore a 480 euro all’anno, esenti da imposte e sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione. Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:  a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Voucher

Introdotta anche una norma sul contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale. Si prevede di far salire il compenso da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Sempre e solo in questi settori possono utilizzare lo strumento gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.