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PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SULLA RETRIBUZIONE

Sono in aumento i casi in cui i datori di lavoro sono chiamati ad occuparsi, oltre ai normali adempimenti amministrativi per la gestione delle retribuzioni, anche delle trattenute di quote retributive per dare esecuzione a un ordine del Tribunale o ad atti dell’Agente della riscossione finalizzati al pignoramento dello stipendio o per dare attuazione a quanto convenuto in contratti di cessione siglati dai dipendenti stessi con finanziarie.

Il ruolo del terzo pignorato

A partire dalla notifica di un atto di pignoramento o di un contratto di cessione dello stipendio da parte di una finanziaria, il datore di lavoro per l’amministrazione giudiziaria o le finanziarie diventa, rispettivamente, anche terzo pignorato ovvero debitore ceduto. Da questo momento scattano, a suo carico, gli obblighi previsti dal custode e conseguentemente tutta una serie di adempimenti. Gli istituti del pignoramento e della cessione del quinto si riferiscono entrambi a quote di stipendio che le parti devono determinare nel rispetto di limiti massimi previsti per legge e in entrambi i casi il datore di lavoro è obbligato, suo malgrado a relazionarsi a seconda dei casi con il legale del pignorante o con una finanziaria e ad operare nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

I limiti di legge

A tutela dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, la legge dispone il principio di impignorabilità e di incedibilità dello stipendio, del salario, delle pensioni, delle indennità e dei sussidi di qualsiasi specie agli stessi spettanti (art. 1, D.P.R. n. 180/1950), a cui la legge deroga in precisi e specifici casi. Ne consegue che la cessione volontaria di quote dello stipendio ad una finanziaria o il pignoramento di quote dello stipendio da parte del Tribunale o da parte dell’Agente della riscossione non può mai coinvolgere una quota di retribuzione superiore al limite eccezionalmente stabilito per legge.

Cessione dello stipendio

La regola generale stabilisce come limite massimo un quinto dello “stipendio” o “salario” al netto da ritenute fiscali e previdenziali e in caso di riduzione dello stipendio, ad esempio, a causa della  trasformazione dell’orario di lavoro a tempo parziale; sospensione o riduzione della prestazione lavorativa, ad esempio, per malattia o ricorso alla cassa integrazione guadagni, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita se la riduzione della retribuzione non è superiore a un terzo; se la riduzione è superiore a un terzo anche la quota ceduta deve essere riproporzionata. La particolarità rispetto al pignoramento è che il trattamento di fine rapporto non subisce il limite del quinto ma va ceduto integralmente alla finanziaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Alcuni contratti di cessione notificati alle aziende prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda versi alla finanziaria, oltre al trattamento di fine rapporto, anche “tutte le somme che, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione” vengano corrisposte al lavoratore, e “ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro”, (sostanzialmente i ratei delle competenze indirette quali, ferie non godute, permessi non goduti, ecc.) fino a concorrenza del debito residuo. Queste clausole, dopo l’estensione del Testo Unico al settore privato, sono da illegittime. Infatti, il principio generale stabilito dal T.U. è che “non possono essere sequestrati, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie” corrisposti ai lavoratori, salve le eccezioni stabilite dagli articoli del medesimo T.U., il quale prevede espressamente la possibilità di cedere unicamente la retribuzione (nei limiti quantitativi di cui prima) e il trattamento di fine rapporto. Pertanto, le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro che hanno natura retributiva (come, ad esempio, l’indennità sostitutiva del preavviso, eventuali ratei di tredicesima, o quattordicesima) sono cedibili solo nei limiti del quinto. La previsione contenuta nell’art. 52 del D.P.R. n. 180/1950, che consente la non applicazione del limite del quinto al solo Tfr non può essere estesa (Cass. n. 16168/2011) pertanto anche alle somme aggiuntive erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo, ad esempio, di “incentivo all’esodo” per le quali vige, quindi, il limite del quinto.

Pignoramento

Per i crediti non alimentari il limite è quello di un quinto dello “stipendio” o “salario” al netto da ritenute fiscali e previdenziali. Per i crediti alimentari, invece si passa un terzo dello stipendio. L’eccezione a questi limiti l’ha posta il legislatore con la legge n. 44/2012 che ha modificato l’entità delle somme pignorabili relative a crediti erariali dovuti esclusivamente ad agenti della riscossione, con l’introduzione dell’art. 72-ter che prevede una gradualità nei seguenti limiti:  un decimo per importi fino a euro 2.500,00; un settimo per importi superiori a euro 2.500,00 e non superiori a euro 5.000,00 e, solo dopo tale cifra di stipendio mensile netto, va applicato il quinto.

I rapporti con le finanziarie

Il contratto di cessione del quinto è caratterizzato da un contratto, nell’ambito del quale il lavoratore cede il proprio futuro credito retributivo verso il datore di lavoro a favore della società finanziaria. Nei confronti del datore di lavoro (ceduto) si tratta invece di un contratto di garanzia del credito, nell’ambito del quale il datore di lavoro non può opporsi alla cessione e diviene soggetto obbligato verso la società finanziaria. Non sono pochi i casi di lavoratori che si rivolgono a più finanziarie in contemporanea o che vorrebbero stipulare più contratti di mutuo anche in successione, ma in tema di rinnovo di cessioni è necessario sapere che sussiste il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio di quella stipulata per un decennio.

Nei casi in cui è consentita l’estinzione  anticipata  della  precedente  cessione  una  nuova cessione può essere contratta purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione. Qualora, invece, la precedente cessione non venga anticipatamente estinta, il lavoratore ha comunque la facoltà di stipulare una nuova cessione dopo che siano trascorsi i termini di tempo sopra indicati e a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato all’estinzione della cessione in corso. Infine, anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, è consentito al lavoratore di contrarre, per la prima volta, una cessione decennale, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione. Nel caso di nuova cessione oltre il limite del quinto l’azienda potrà procedere al rinnovo di una cessione solo nel rispetto dei limiti stabiliti e in presenza della prova dell’avvenuta estinzione della cessione precedente. Una eccezione alla coesistenza di due cessioni contemporaneamente è data dalla cosiddetta “delegazione di pagamento”. Fondamento normativo di tale schema giuridico contrattuale si trova nell’art. 1269 c.c. Nell’ambito del rapporto di lavoro, tale istituto comporta che il creditore delegante, quindi il lavoratore, può delegare il proprio debitore delegato, cioè il datore di lavoro, a adempiere al pagamento di parte della propria retribuzione nei confronti di un terzo delegatario, in questo caso l’istituto finanziario. Il datore di lavoro non ha però alcun obbligo di accettare la delegazione di pagamento. Se si ha però un concorso di cessioni, quindi una cessione ed una delegazione, il limite di trattenuta complessiva può salire fino a metà della retribuzione.

La gestione del pignoramento

Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva disciplinata dal Codice di procedura civile con cui il creditore persegue la soddisfazione di un credito non corrisposto spontaneamente dal debitore, tramite l’esproprio di beni del debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo. Il terzo (datore di lavoro) è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti che la legge gli impone, fra cui anche il rispetto dei limiti di pignorabilità degli stipendi. Dal giorno in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, il datore di lavoro (terzo pignorato) deve rispettare l’obbligo di custodia (art. 546 c.p.c.), procedere – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto – a far pervenire, via posta certificata, al legale del creditore la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e, in attesa dell’ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice, provvedere ad accantonare il quinto dello stipendio a partire dal mese di competenza dell’avvenuta notifica.

La coesistenza tra pignoramento e cessione

Qualora preesistano pignoramenti, la successiva cessione non potrà`, in ogni caso, superare il limite generale del quinto dell’importo netto della retribuzione e non potrà eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione netta e la quota già colpita da sequestri o pignoramenti. Se, viceversa, sia già in essere una cessione a finanziaria perfezionata e debitamente notificata, il successivo pignoramento non potrà che riguardare la differenza tra la metà della retribuzione netta e la quota già ceduta dal lavoratore, restando ovviamente fermi i limiti generali fissati dalla norma.