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AL VIA LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

A partire dal 1° ottobre 2024 possono accedere ai cantieri edili esclusivamente imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.

Le fonti

L’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto la normativa di riferimento, ma il recente D.M. 132/2024 del 20 settembre, delegando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a fornire gli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della patente, è lo strumento che ha introdotto i criteri per la pratica attuazione della norma. In forza di tale delega, l’INL ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che ha fornito agli operatori delle linee guida per l’ottenimento della patente a crediti, ma non abbastanza esaustive da togliere tutti i dubbi sul reale campo di applicazione della norma.

I soggetti obbligati

L’articolo 27 al comma 1) prevede che “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano (fisicamente ndr) nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale …”. Per espressa previsione normativa sono esclusi, quindi, ingegneri, architetti, geometri e così via. Sono incluse, invece, le imprese non qualificabili come edili, ma che operano nei cantieri (impiantistica). Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della Ue diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla Ue, sono anch’essi tenuti al possesso della patente, tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione che attesti il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro della Ue, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente alla Ue, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri dovranno richiedere la patente, come le imprese e i lavoratori autonomi italiani. Sono invece escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA.

L’autocertificazione

Nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente a crediti, attiva dal 1° ottobre 2024, in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. Questa autocertificazione, basata sul format predisposto dall’INL, ha efficacia esclusivamente fino alla data del 31 ottobre 2024 e dovrà essere inviata a mezzo PEC entro la medesima data alla casella di posta dedicata (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it). A partire dal 1° novembre 2024 non sarà, invece, più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della Pec, ma sarà necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale nazionale del lavoro. I requisiti da autocertificare (articolo 46 del Dpr 445/2000) sono l’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), della certificazione di regolarità fiscale (Durf) “nei casi previsti dalla normativa vigente” e cioè per appalti annui superiori a 200mila euro e per aziende in attività da almeno tre anni; mentre gli adempimenti formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive.

La definizione di cantiere

L’articolo 89, al comma 1) lettera a) del d.lgs. 81/2008 definisce cantiere:“cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X. A sua volta il citato allegato delinea un perimetro molto limitato sul quale dovrebbe operare la norma, in modo da non ricomprendere tutte le fattispecie di appalto o subappalto. L’apertura di una cantiere inteso come tale comporta, infatti, una serie di adempimenti burocratici, tra i primi la SCIA e la CILA a cui ne seguono altri in materia di ambiente, sicurezza, fiscali, assicurativi e previdenziali, ma nonostante ciò, è talmente notevole l’allarme generato dalle possibili sanzioni in caso di mancata ottemperanza all’invio dell’autocertificazione che vi stanno provvedendo anche aziende che non sarebbero tenute a farlo. Urgono sicuramente delle FAQ ministeriali utili a chiarire il campo di applicazione della norma.

Gli effetti sanzionatori

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono da considerare come fatte a pubblico ufficiale e, in base all’articolo 483 del Codice penale, si rischia la reclusione fino a due anni. A ciò si aggiunga che eventuali false dichiarazioni, accertate in sede di controllo successivo al rilascio della patente, comportano la revoca della stessa. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente. È previsto un controllo dei requisiti a campione, che potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza. Prima di procedere alla revoca, però, è previsto un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e una valutazione in ordine alla gravità dei fatti.

Come la patente di guida

La dotazione iniziale di ciascuna impresa o lavoratore autonomo che richiedono la patente è pari a 30 crediti, che possono poi essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio (storicità dell’azienda), in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nella tabella allegata al DM 132/2024. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis al Dlgs 81/2008. Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e, inoltre, la sanzione pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Il committente che omette, invece, di verificare il rispetto dei requisiti è invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.