Bonus Natale “100 euro”
c.d. “BONUS NATALE” 100,00 EURO
Art. 2-bis del DL n.113/2024 convertito, con modificazioni dalla L. n. 143/2024 e modificato dal DL n. 167 del 14/11/2024
In cosa consiste il Bonus?
Il Decreto Legge 133/2024 ha stabilito l’erogazione di un’indennità rapportata al periodo di lavoro per i lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni individuate da criteri specifici.
I lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro la domanda entro il 30/11 e l’indennità verrà riconosciuta nel cedolino della tredicesima mensilità.
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Quali sono le condizioni di spettanza?
L’indennità sarà erogata dal datore di lavoro ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato alle seguenti condizioni:
- reddito complessivo nell’anno 2024 non superiore a 28.000 euro;
- almeno un figlio fiscalmente a carico ( anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato);
- imposta IRPEF lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione di lavoro spettante;
ATT.NE: il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso.
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Come viene erogata l’indennità?
Il dipendente dovrà presentare entro il 30/11 apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove indicherà il codice fiscale del coniuge, dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).
- In caso di più rapporti di lavoro, con datori di lavoro diversi, nel corso dell’anno 2024 il dipendente dovrà presentare la domanda all’ultimo datore di lavoro (dovrà presentare anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro al fine del corretto calcolo dell’indennità spettante)
- In caso di più contratti di lavoro part-time, il dipendente dovrà individuare il sostituto d’imposta che provvederà ad erogare l’indennità e dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Il datore di lavoro provvederà ad erogare l’importo insieme alla tredicesima mensilità.
Verificherà successivamente in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, se non risulta spettante, provvederà al recupero del relativo importo.