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Incentivi

Fringe benefit auto: dal 2026 il valore è più certo

f.loria@interlaced.it

L’auto aziendale concessa in uso promiscuo, cioè utilizzabile dal dipendente sia per esigenze di lavoro sia per finalità personali, è uno dei benefit più diffusi nei pacchetti retributivi. Per il lavoratore rappresenta un vantaggio concreto; per l’azienda, la valorizzazione fiscale e contributiva ha spesso richiesto attenzione.

Le novità

Dal periodo d’imposta 2026 il quadro cambia in modo significativo: la data di immatricolazione del veicolo e di stipula del contratto di assegnazione non sono più presenti nel testo normativo, mentre resta in essere solo quella di concessione del veicolo al lavoratore. È stato ampliato il regime transitorio che rende applicabile la tassazione in essere al 31 dicembre 2024 che prevede un coefficiente fiscale determinato in base alle emissioni di Co2 (25%, 30%, 50%, 60%). È stata prevista una maggiorazione del 50% del costo del benefit dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell’auto dovrà essere incrementato di un ulteriore 5%. La novità più importante è che, anche per le auto per le quali la normativa 2025 aveva previsto l’applicazione del regime normale le tabelle ACI tornano ad essere centrali per il calcolo del valore da inserire in cedolino paga. Il valore non deve quindi essere ricostruito sulla base di teorici canoni di leasing o noleggio o altri elementi suscettibili di valutazioni differenti.

È questo il punto destinato ad avere il maggiore impatto pratico. Il fringe benefit diventa, in linea generale, un dato molto più standardizzato e verificabile in sede di elaborazione paghe.

Come si calcola il nuovo benefit

La disciplina è contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, come modificato dal decreto legislativo n. 148/2026, e trova applicazione, per il nuovo regime, dal periodo d’imposta 2026. Il meccanismo parte da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, moltiplicata per il costo chilometrico di esercizio del veicolo risultante dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI e pubblicate entro il 31 dicembre per l’anno successivo. Sul risultato si applicano percentuali diverse in base alla tecnologia del veicolo. Per le auto non elettriche e non ibride plug-in la percentuale è pari al 50%; scende al 20% per le ibride plug-in e al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. L’importo annuo così determinato deve essere ripartito in relazione ai giorni di effettiva disponibilità dell’auto e ridotto delle somme eventualmente trattenute o addebitate al dipendente in relazione alla concessione del veicolo.

Accessori, allestimenti e veicoli più anziani

La norma stabilisce inoltre che i valori determinati secondo il nuovo criterio sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Si tratta di un correttivo legato all’anzianità del veicolo, che opera sul valore già ottenuto attraverso la percentuale e il costo chilometrico ACI.

Una specifica maggiorazione del 5% riguarda gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. La previsione mira a includere nel benefit anche componenti ulteriori rispetto alla configurazione presa a riferimento dalle tabelle. Proprio questo passaggio può richiedere particolare cautela nella gestione concreta, perché occorre distinguere ciò che è già compreso nel modello e nell’allestimento considerati dall’ACI da ciò che costituisce un elemento aggiuntivo non valorizzato. Resta tuttavia necessario disporre di informazioni corrette sulla configurazione del veicolo e sulle eventuali somme sostenute direttamente dal dipendente.

Il regime transitorio: non tutte le auto seguono la stessa regola

La riforma non cancella le discipline precedenti per i veicoli già assegnati o ordinati in determinati periodi. La legge n. 207/2024, come modificata dal decreto legislativo n. 148/2026, mantiene infatti il regime previgente per le auto concesse in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelle ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse nel corso del 2025.

Per tali veicoli, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, continuano a rilevare le fasce di emissione di CO2 e le percentuali già previste: 25%, 30%, 50% o 60%, a seconda delle emissioni. Trascorso quel periodo, i valori sono incrementati del 50%. Dal 2026, anche in questo ambito transitorio, opera inoltre la maggiorazione del 5% prevista per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Ne deriva un sistema articolato, nel quale la data di consegna, la data dell’ordine, la prima immatricolazione, la tipologia del veicolo e le emissioni devono essere ricostruite con precisione. La semplificazione del nuovo criterio non significa, quindi, che ogni auto aziendale venga trattata allo stesso modo: significa piuttosto che, una volta individuato il regime applicabile, il valore viene determinato con parametri più oggettivi.

Che cosa cambia davvero

L’effetto più concreto riguarda la certezza del dato retributivo. Nel passato, il rinvio al valore normale poteva rendere necessario individuare un valore economico plausibile dell’utilità ricevuta, con possibili differenze interpretative e operative. La nuova disciplina, invece, porta il calcolo dentro una griglia predefinita: tabella ACI, percorrenza convenzionale, percentuale normativa, eventuali maggiorazioni e somme addebitate al dipendente. Per il datore di lavoro questo significa una maggiore prevedibilità del costo fiscale e contributivo e una più agevole gestione mensile. Per il lavoratore significa poter comprendere meglio perché una determinata somma viene imputata come benefit e come essa si modifica in caso di cambio dell’auto, variazione della tecnologia, superamento del quinto anno o addebito di una quota di partecipazione. La certezza non è soltanto formale: il controllo può concentrarsi sui dati di partenza, non sulla costruzione di una stima dell’uso privato.

Un nuovo controllo dei dati di partenza

La maggiore standardizzazione richiede comunque una corretta classificazione iniziale. Gli uffici del personale e i consulenti dovranno verificare la data di assegnazione, l’eventuale data dell’ordine, la prima immatricolazione, la classe ambientale o la tecnologia del veicolo, l’allestimento riportato nelle tabelle ACI e gli accessori aggiuntivi. Sarà poi necessario coordinare il valore annuo con i giorni di disponibilità effettiva e con gli eventuali importi addebitati al lavoratore.

In altri termini, si sposta il punto delicato del procedimento. Diminuisce la discrezionalità nella determinazione del valore, ma aumenta l’importanza della corretta raccolta documentale. Una volta accertato il regime applicabile e individuato il dato ACI corretto, il valore del fringe benefit può essere determinato con una formula trasparente e replicabile.